Garanzia All-Risks - FERCAM
Garanzia All-Risks - FERCAM
Garanzia All-Risks

Garanzia All-Risks

Le limitazioni di responsabilità dello spedizioniere-vettore

FERCAM può ovviare alle limitazioni della responsabilità dello spedizioniere-vettore previste dalle diverse discipline (elencate in seguito), facendo compilare al cliente un modulo denominato Garanzia “All-Risks”, con il quale, inserendo alcuni dati (tra i quali il valore della merce e il suo relativo peso), in caso di danno accertato a carico dell’Azienda, questa si assumerà la responsabilità di rimborso del valore reale delle merci danneggiate oggetto del trasporto.

Trattandosi di una prestazione accessoria al mandato principale, tale richiesta, oltre a dover essere formulata con un ordine scritto ed espresso da parte del mandante, prevederà altresì un contro riconoscimento di un corrispettivo per le competenze necessarie la gestione delle relatività amministrative e il rischio che l’Azienda si assume in caso di eventuali sinistri accertati a suo carico.

Solo i danni materiali diretti subiti dalle merci possono essere ammessi a risarcimento, ed in genere sono anche previste della franchigie o scoperti in caso di danno.

Il valore della merce per cui il cliente richiede un’estensione della responsabilità di FERCAM in caso di danno accertato a suo carico deve essere determinato in modo corretto, tenendo presente che in caso di danno tale valore costituirà il punto di riferimento per il calcolo del risarcimento. Sarebbe del tutto inutile, quindi, dichiarare valori superiori a quelli effettivi, poiché in caso di danno viene comunque preso in considerazione solo il valore reale delle merci. Dichiarare valori inferiori al reale, invece, per ridurre il corrispettivo da versare a favore dell’Azienda, sarebbe controproducente in caso di sinistro, rischiando di vedere ridotto il risarcimento spettante in quanto proporzionale al valore della merce dichiarato nel modulo compilato. La dichiarazione del valore della merce per cui si richiede l’estensione della responsabilità deve quindi essere quanto più corretta e conforme al valore reale della merce, e a tale scopo, di norma, si tengono in considerazione anche le spese di imballaggio, dazi e diritti doganali, nolo, costi e competenze necessarie e, in genere, le spese sostenute per consegnare la merce fino al luogo di destinazione finale. (In genere è anche possibile aggiungere una percentuale di utile sperabile derivante dalla vendita della merce (normalmente del 10%).

ATTENZIONE: Quanto sopra ha natura puramente descrittiva ed esemplificativa e non implica alcun vincolo, nemmeno implicito o sottinteso, di natura contrattuale.


Attuali discipline in termini di limitazione di responsabilità


Chi affida merci ad uno spedizioniere o ad un vettore, spesso è convinto che quest’ultimo risponda anche dell’eventuale danno (perdita, furto, ecc.) subito dalle stesse. In realtà, lo spedizioniere è solo il soggetto che riceve il mandato di spedizione dal mandante (proprietario della merce) e per suo conto conclude un contratto di trasporto, ma non risponde per l’esecuzione dello stesso. Se opera come spedizioniere-vettore, eseguendo dunque in tutto o in parte il trasporto, si avvale delle relative limitazioni di responsabilità, delle quali diamo una breve panoramica per le principali tipologie di trasporto:
  • 1,00 Euro/Kg (D. Lgs. 286/2005 –trasporto stradale in ambito italiano
  • 8,33 DSP (*)/kg (CMR – trasporto stradale in ambito internazionale) 
  • 19 DSP (*)/kg (Convenzione di Montreal – trasporto aereo)
  • 2 DSP (*)/kg oppure 666,7 DSP (*) per unità di carico (Conv. Di Bruxelles e regole de L’Aja- Visby – trasporto marittimo)
  • 17 DSP (*)/kg (Convenzione CIM – trasporto ferroviario)
(*) DSP = Diritto Speciale di Prelievo (ad esempio, al 30.01.17 Euro 1,28 - cambio verificabile su http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_ mth.aspx)
 
Le norme che prevedono i sopraelencati limiti, elencano anche una serie di cause che di per sé escludono la responsabilità del vettore (ad esempio: il caso di rapina, che rientra in genere nel concetto di caso fortuito o di forza maggiore).
 
Le merci sono esposte a rischi di vario genere che il vettore, nonostante tutte le precauzioni e gli accorgimenti adottati siano sempre più adeguati, non possono essere totalmente eliminati.