Identificazione Diretta IVA
Identificazione Diretta IVA
Identificazione Diretta IVA

Identificazione diretta ai fini IVA

Devi esportare verso l’Italia con un deposito regionale di merce in Italia?

FERCAM offre il nuovo servizio di IDENTIFICAZIONE DIRETTA IVA
ai soggetti residenti fiscalmente nei paesi UE e che quindi non devono farsi una stabile organizzazione in Italia ne nominare un rappresentante fiscale italiano.

Uno dei problemi che i soggetti non residenti si trovano a dover risolvere per poter lavorare nel territorio dello Stato Italiano, è inquadrare la loro posizione da un punto di vista fiscale e tributario.
 
Il legislatore comunitario, in alternativa alla costituzione di una stabile organizzazione o alla nomina di un rappresentante fiscale, nel caso in cui un soggetto non residente manifesti la necessità di compiere operazioni IVA rilevanti nel territorio dello Stato Italiano (o in un altro Stato Membro dell’Unione Europea), ha previsto lo strumento dell’identificazione diretta, introdotto in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ora rifusa negli artt. 204 e s. della Direttiva dell’UE n. 2006/112/CE.
 
Nello specifico soggetti non residenti nello Stato che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea e che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, possono ricorrere allo strumento dell’identificazione diretta ai fini IVA i assolvendo direttamente ai relativi obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo.
 
FERCAM con il servizio di “Identificazione diretta IVA” offre ai suoi clienti un servizio di Consulenza per l’identificazione diretta ai fini IVA in Italia, con la predisposizione della documentazione da presentare all’Amministrazione finanziaria per l’ottenimento della partita IVA italiana, gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, nonché servizi contabili e fiscali per gli adempimenti IVA imposti dalla normativa di volta in volta vigente, tenuta della contabilità ai fini IVA, predisposizione e presentazioni di tutte le dichiarazioni fiscali e degli elenchi Intrastat, etc.
 
L’esportatore verso l’Italia quindi deve assolvere l’IVA soltanto al momento della consegna al cliente finale, inoltre, se non venduto in Italia, il prodotto può essere venduto in un altro paese UE e soltanto alla consegna nel paese nasce l’obbligo del pagamento IVA tramite Intrastat. Se invece il prodotto non viene venduto può rientrare nel paese di origine e non genera nessun movimento di riesportazione e/o obblighi ai fini IVA.
 
Concludendo, per aprire la porta ai soggetti non residenti che vogliono operare nel nostro territorio, l’identificazione diretta ai fini IVA è un valido sistema di semplificazione in termini di costi e burocrazia.
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