Le conseguenze di una “Hard Brexit” sul settore dei trasporti
Le conseguenze di una “Hard Brexit” sul settore dei trasporti
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3 novembre 2020 - by: Camilla Bernardoni

Le conseguenze di una “Hard Brexit” sul settore dei trasporti

Mancano due mesi alla scadenza della fase transitoria, che si concluderà con la fine dell’anno 2020. Ancora non si è giunti tuttavia ad un accordo fra Regno Unito e UE: la mancanza di un’intesa a livello comunitario, la cosiddetta “hard Brexit”, avrebbe conseguenze significative sui trasporti, alle quali è bene essere preparati.

Conseguenze hard brexit
In seguito all’esito del referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016, il Regno Unito notifica ufficialmente al Consiglio Europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di uscire dall’UE. Ecco che quindi vengono avviati i negoziati Brexit, ma il definitivo recesso dall’UE viene però ritardato. Dopo 3 anni, il 31 gennaio 2020, con l’entrata in vigore dell’accordo di recesso, il Regno Unito esce definitivamente dall’UE e non viene più considerato uno Stato Membro, bensì un Paese Terzo. L’accordo di recesso prevede però un periodo cosiddetto “transitorio” fino al 31 dicembre 2020 che continua ad assoggettare il Regno Unito alle norme UE, fino a data termine.

Questa fase di transizione in cui oggi ci troviamo, nell’attesa del verdetto conclusivo, è molto importante. Concede infatti al Regno Unito il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni e in generale alla nuova situazione, ma soprattutto di negoziare un partenariato economico e di sicurezza con l’Unione Europea.

Tuttavia, a due mesi dalla data termine si teme la cosiddetta “hard Brexit”, ovvero il recesso della Gran Bretagna dall’UE senza alcun accordo comunitario, in quanto le divergenze sembrano essere ancora molte. La mancanza di un’intesa che regoli i rapporti economico-commerciali tra Regno Unito e UE avrebbe delle ripercussioni anche sul settore dei trasporti: decadrebbe infatti la libera circolazione di merci e persone, che rappresenta uno dei principi cardine dell’UE. Con l’introduzione di dogane e dazi, i trasporti sarebbero soggetti ad autorizzazioni specifiche, a maggiori controlli e dunque a probabili complicazioni.

Dal punto di vista doganale, manca tuttora chiarezza su quelli che saranno gli effettivi cambiamenti. Il servizio specializzato di consulenza doganale FERCAM proseguirà nel proprio impegno a fornire supporto e materiale informativo ai propri Clienti e partner. Nella sezione dedicata del nostro sito, potrete inoltre scaricare liberamente una checklist con i nostri consigli sulle misure da attivare per non lasciarsi cogliere impreparati.
 

Le conseguenze della “hard Brexit” sul trasporto marittimo:

  • Non vige più il diritto alla libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri.
  • Cessa la possibilità del reciproco riconoscimento delle qualifiche dei lavoratori marittimi e delle attrezzature e dispositivi per la navigazione.
  • Il Regno Unito non farà più parte dell’European Maritime Safety Agency (EMSA).
  • Vengono introdotte le procedure doganali e di controllo nei porti europei e britannici nel momento in cui le merci lasciano lo spazio doganale europeo per entrare in un Paese terzo e viceversa, con il conseguente aggravio in termini di tempi e costi sul carico.

Sul trasporto ferroviario:

  • La Gran Bretagna non farà più parte del Single European Rail Area (SERA).
  • Le imprese ferroviarie europee avranno bisogno di un’autorizzazione per poter operare nel Regno Unito, e viceversa, e di necessarie certificazioni concernenti materiale rotabile, personale e attrezzature sia con riferimento al Mercato unico europeo che a quello britannico.
  • Il Regno Unito non farà più parte dell’Agenzia europea competente, l’European Railway Agency (ERA).
  • Sarà necessario stabilire un accordo ad hoc con la Francia per la gestione del Tunnel della Manica.

Sul trasporto stradale:

  • A causa del mancato riconoscimento reciproco, per le imprese stabilite nei due mercati, a operare e a causa della fine delle operazioni di trasporto stradale internazionale regolate dalle normative del Mercato Unico, non sussiste una base comune per i trasporti internazionale fra UE e Regno Unito
  • La cessazione del mutuo riconoscimento delle qualifiche dei conducenti e della documentazione dei veicoli previsti dal Regno Unito nell’Unione europea.

Sul trasporto aereo:

  • La fine dell’apertura del mercato europeo ai vettori basati in Gran Bretagna (ivi incluso il cabotaggio aereo), con restrizioni applicate ai Paesi terzi valide per la proprietà di vettori europei.
  • Il mancato riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ottenute in Gran Bretagna e nella UE-27.
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